Novità in materia di lavoratori fragili e termine di validità del Green pass per tampone molecolare

6 Ottobre 2021

Con la legge n. 133/2021 di conversione del D.L. n. 111/2021 sono state previste alcune novità in materia di lavoratori fragili e con riferimento al termine di validità del green pass relativo all’effettuazione del tampone molecolare.

Per quanto riguarda il primo tema, la legge (intervenendo sulla L. n. 178/2020, art. 1, comma 481) ha modificato l’efficacia temporale (fino al 31 dicembre 2021) delle disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

In particolare:

– fino al 31 dicembre 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

– fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In ordine alla durata delle certificazioni verdi, la legge (intervenendo in modifica dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021) ha modificato il termine di validità del green pass relativo all’effettuazione del tampone molecolare, portandolo a 72 ore dall’esecuzione del test, mentre rimane di 48 ore – dal momento della sua effettuazione – il termine di validità della certificazione concernente il test antigenico rapido.

Nello specchietto riportato di seguito, sono sintetizzati i termini di validità delle certificazioni verdi covid-19:

IPOTESI

TERMINE DI VALIDITA’

Completamento ciclo vaccinale A partire dalla 2a somministrazione e per 12 mesi Prima dose di vaccino Dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale Vaccino monodose La certificazione è generata dal 15° giorno dopo la somministrazione, come precisato dalle FAQ governative, e ha validità di 12 mesi Somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2 Dalla data di somministrazione e per 12 mesi Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo di vaccinazione Dall’avvenuta guarigione e per 12 mesi Avvenuta guarigione Dall’avvenuta guarigione e fino a 6 mesi Test molecolare Dall’esecuzione del test e fino 72 ore Test antigenico rapido Dall’esecuzione del test e fino a 48 ore

Per maggiori informazioni rivolgiti alla Fipe-Confcommercio territoriale a te più vicina.

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